Corpo Guardie di Città è autorizzato a svolgere i servizi di Sicurezza Sussidiaria
Corpo Guardie di Città è autorizzato a
svolgere i servizi di Sicurezza Sussidiaria con guardie giurate formate e certificate
per svolgere servizi di security nell'ambito degli aeroporti, dei porti, delle
stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane nonché
nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano.
N.B.
Non bisogna dimenticare che tutti i
servizi definiti di sicurezza sussidiaria (ad integrazione, cioè, di quelli
esercitati dalla forza pubblica) debbono essere svolti sotto la supervisione
delle forze di polizia e trovano il limite invalicabile nel divieto di svolgere
funzioni che comportano l’esercizio di pubbliche potestà, che sono e restano di
esclusiva competenza delle Forze di polizia dello Stato.
Le Guardie di Città hanno l’attribuzione
della qualifica di incaricato di pubblico servizio mentre svolgono servizi di
sicurezza complementare e sussidiaria essendo caratterizzati da un consistente
grado di pericolosità.
Per le guardie giurate sarà necessaria una
formazione specifica aggiuntiva (secondo i programmi stabiliti dalla circolare
del Dipartimento della pubblica sicurezza), all’esito della quale le stesse
dovranno sostenere l’esame davanti alla commissione nominata dal Prefetto perché
il Ministero dell’Interno esige da parte dei soggetti titolati ad incarichi di
pubblico servizio di esercitarlo ma con una specifica professionalità ed una
maggiore responsabilizzazione.
Norme di riferimento e prestazioni che
potranno essere svolte:
-
DM
85/99 per enti o società di
gestione aeroportuale
a) controllo dei
passeggeri in partenza ed in transito;
b) controllo
radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei
passeggeri;
c) controllo
radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della
merce e dei plichi dei corrieri espresso.
I servizi vengono
svolti sotto la vigilanza dell’ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo
aereo, il quale assicura gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche
potestà (perquisizioni, sequestri, arresti, ecc.).
-
DM
154/2009 per enti o società di
gestione portuale, per le
società ferroviarie e
dei servizi di
trasporto pubblico in concessione
con l'impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, Corpo
Guardie di Città può svolgere i seguenti servizi:
a) servizi
di vigilanza dei
beni di proprietà
o in concessione,
di tutela del patrimonio
aziendale e dei
beni in dotazione al personale di bordo;
b) servizi di
videosorveglianza e teleallarme;
c) controllo
radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito
e plichi di corrieri;
d) controllo del
materiale di «catering» e delle provviste di bordo nelle aree di produzione o
confezionamento;
e) vigilanza ai
depositi bagagli, merci, posta e catering;
f) scorta a
bagagli, merci, posta, catering e provviste di bordo da e per i vettori (navi e
treni);
g) vigilanza dei
mezzi di trasporto in sosta -navi, imbarcazioni, treni, vagoni, autobus, ecc.
-ai relativi depositi e controllo degli accessi a bordo;
h) controllo a
bordo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza -bagagli
abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. -ed eventuali situazioni di criticità;
i) controllo delle
autorizzazioni -tesserini portuali, badge, titoli di viaggio -che consentono
l'accesso alle aree del sedime portuale
agli equipaggi delle
navi, al personale
portuale ed a
qualsiasi soggetto che
abbia necessità di
accedere a tali aree;
j) ogni altro
controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dalle società di gestione
portuale, dalle società ferroviarie, dalle società dei servizi di trasporto in
concessione, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche
potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
( * ) Nell'ambito
dei piani di
sicurezza delle stazioni
ferroviarie e di
quelli riguardanti i
porti, elaborati ai
sensi del Regolamento (CE)
n. 725/2004 e
del decreto legislativo
6 novembre 2007,
n. 203, approvati
dai prefetti, comprendenti anche servizi
di vigilanza e
di controllo esercitati
a mezzo della
forza pubblica, gli
enti o società
di gestione portuale,
le società ferroviarie e le società
dei servizi di
trasporto in concessione
possono, inoltre, svolgere
direttamente, ovvero
mediante affidamento ad
istituti di vigilanza
privata, con l'impiego,
in entrambi i
casi, di guardie
particolari giurate, i seguenti servizi: a) controllo del bagaglio
a mano e delle cose portate dai passeggeri in partenza ed in transito, mediante
l'utilizzo di portali metal-detector
(WTMD), metal-detector portatili
(HHMD) e controlli
a campione radioscopici,
manuali (tecnica del
pat-down) e con l'utilizzo di rilevatori di tracce di esplosivi (ETDS) o
unità cinofile; b) controllo radioscopico
o con altri
tipi di apparecchiature dei
bagagli da stiva,
della merce e
dei plichi dei
corrieri espresso; c) controllo ai varchi carrabili e pedonali dei sedimi
portuali, delle stazioni ferroviarie e delle autolinee in concessione e dei
relativi depositi, compresa la verifica dei titoli di accesso alle singole
aree, ove previsti; d) controllo dei veicoli all'imbarco; e) vigilanza presso i
terminal passeggeri e merci.
( * ) I servizi di
cui al comma 2 sono svolti sotto la vigilanza degli organi di polizia
competenti, in relazione a quanto previsto dalle direttive
vigenti in materia
dei comparti di
specialità delle Forze
di polizia, che
procedono agli interventi
che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà. 4. Possono essere
inoltre affidati alle guardie particolari giurate che fanno servizio a bordo
dei treni o delle navi compiti di collaborazione al
personale addetto all'esercizio, alla
custodia ed alla
manutenzione dei servizi
di bordo, con
esclusione delle attività di polizia ferroviaria e della navigazione. 5. Tutte
le strutture di
sicurezza privata e
le guardie particolari
giurate che prestano
servizio negli ambiti
indicati dal presente decreto hanno
il dovere di prestare, durante il servizio, la massima attenzione
all'osservazione di quanto possa avere
rilievo per la sicurezza dei cittadini e sono tenute a: a) munire le proprie
centrali operative di idonei collegamenti con quelle dei competenti organi di
polizia, utilizzando sistemi di trasmissione idonei ad assicurare il rapido
interscambio di dati e di notizie; b) nelle attività di vigilanza o controllo,
segnalare immediatamente al competente organo di polizia le notizie di rilievo
per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la sicurezza dei cittadini, secondo
le direttive all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) nelle
attività di video-sorveglianza e
teleallarme, conservare e
mettere immediatamente a
disposizione dell'autorità di pubblica
sicurezza e degli
organi di polizia
giudiziaria i supporti
tecnici contenenti dati
di interesse per
la prevenzione e repressione dei reati, secondo le direttive
all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.