La Vostra Sicurezza è la Nostra Professione
 
Corpo Guardie di Città è autorizzato a svolgere i servizi di Sicurezza Sussidiaria



Corpo Guardie di Città è autorizzato a svolgere i servizi di Sicurezza Sussidiaria con guardie giurate formate e certificate per svolgere servizi di security nell'ambito degli aeroporti, dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano.

N.B.

Non bisogna dimenticare che tutti i servizi definiti di sicurezza sussidiaria (ad integrazione, cioè, di quelli esercitati dalla forza pubblica) debbono essere svolti sotto la supervisione delle forze di polizia e trovano il limite invalicabile nel divieto di svolgere funzioni che comportano l’esercizio di pubbliche potestà, che sono e restano di esclusiva competenza delle Forze di polizia dello Stato.

Le Guardie di Città hanno l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio mentre svolgono servizi di sicurezza complementare e sussidiaria essendo caratterizzati da un consistente grado di pericolosità.

Per le guardie giurate sarà necessaria una formazione specifica aggiuntiva (secondo i programmi stabiliti dalla circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza), all’esito della quale le stesse dovranno sostenere l’esame davanti alla commissione nominata dal Prefetto perché il Ministero dell’Interno esige da parte dei soggetti titolati ad incarichi di pubblico servizio di esercitarlo ma con una specifica professionalità ed una maggiore responsabilizzazione.

 

Norme di riferimento e prestazioni che potranno essere svolte:

-         DM 85/99 per enti o società di  gestione  aeroportuale

a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito;

b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri;

c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso.

I servizi vengono svolti sotto la vigilanza dell’ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo, il quale assicura gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà (perquisizioni, sequestri, arresti, ecc.).

 

-         DM 154/2009 per enti o società di  gestione  portuale,  per le  società  ferroviarie  e  dei  servizi  di  trasporto  pubblico in  concessione  con l'impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, Corpo Guardie di Città può svolgere i seguenti servizi:

a)  servizi  di  vigilanza  dei  beni  di  proprietà  o  in  concessione,  di tutela  del  patrimonio  aziendale  e  dei  beni  in  dotazione al personale di bordo;

b) servizi di videosorveglianza e teleallarme;

c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito e plichi di corrieri;

d) controllo del materiale di «catering» e delle provviste di bordo nelle aree di produzione o confezionamento;

e) vigilanza ai depositi bagagli, merci, posta e catering;

f) scorta a bagagli, merci, posta, catering e provviste di bordo da e per i vettori (navi e treni);

g) vigilanza dei mezzi di trasporto in sosta -navi, imbarcazioni, treni, vagoni, autobus, ecc. -ai relativi depositi e controllo degli accessi a bordo;

h) controllo a bordo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza -bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. -ed eventuali situazioni di criticità;

i) controllo delle autorizzazioni -tesserini portuali, badge, titoli di viaggio -che consentono l'accesso alle aree del sedime portuale  agli  equipaggi  delle  navi,  al  personale  portuale  ed  a  qualsiasi  soggetto  che  abbia  necessità  di  accedere  a  tali aree;

j) ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dalle società di gestione portuale, dalle società ferroviarie, dalle società dei servizi di trasporto in concessione, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

( * )  Nell'ambito  dei  piani  di  sicurezza  delle  stazioni  ferroviarie  e  di  quelli  riguardanti  i  porti,  elaborati  ai  sensi  del Regolamento  (CE)  n.  725/2004  e  del  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  203,  approvati  dai  prefetti,  comprendenti anche  servizi  di  vigilanza  e  di  controllo  esercitati  a  mezzo  della  forza  pubblica,  gli  enti  o  società  di  gestione  portuale,  le società  ferroviarie  e  le  società  dei  servizi  di  trasporto  in  concessione  possono,  inoltre,  svolgere  direttamente,  ovvero mediante  affidamento  ad  istituti  di  vigilanza  privata,  con  l'impiego,  in  entrambi  i  casi,  di  guardie  particolari  giurate,  i seguenti servizi: a) controllo del bagaglio a mano e delle cose portate dai passeggeri in partenza ed in transito, mediante l'utilizzo di portali metal-detector  (WTMD),  metal-detector  portatili  (HHMD)  e  controlli  a  campione  radioscopici,  manuali  (tecnica  del  pat-down) e con l'utilizzo di rilevatori di tracce di esplosivi (ETDS) o unità cinofile; b)  controllo  radioscopico  o  con  altri  tipi  di  apparecchiature  dei  bagagli  da  stiva,  della  merce  e  dei  plichi  dei  corrieri espresso; c) controllo ai varchi carrabili e pedonali dei sedimi portuali, delle stazioni ferroviarie e delle autolinee in concessione e dei relativi depositi, compresa la verifica dei titoli di accesso alle singole aree, ove previsti; d) controllo dei veicoli all'imbarco; e) vigilanza presso i terminal passeggeri e merci.

( * ) I servizi di cui al comma 2 sono svolti sotto la vigilanza degli organi di polizia competenti, in relazione a quanto previsto dalle  direttive  vigenti  in  materia  dei  comparti  di  specialità  delle  Forze  di  polizia,  che  procedono  agli  interventi  che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà. 4. Possono essere inoltre affidati alle guardie particolari giurate che fanno servizio a bordo dei treni o delle navi compiti di collaborazione  al  personale  addetto  all'esercizio,  alla  custodia  ed  alla  manutenzione  dei  servizi  di  bordo,  con  esclusione delle attività di polizia ferroviaria e della navigazione. 5.  Tutte  le  strutture  di  sicurezza  privata  e  le  guardie  particolari  giurate  che  prestano  servizio  negli  ambiti  indicati  dal presente decreto hanno il dovere di prestare, durante il servizio, la massima attenzione all'osservazione di quanto  possa avere rilievo per la sicurezza dei cittadini e sono tenute a: a) munire le proprie centrali operative di idonei collegamenti con quelle dei competenti organi di polizia, utilizzando sistemi di trasmissione idonei ad assicurare il rapido interscambio di dati e di notizie; b) nelle attività di vigilanza o controllo, segnalare immediatamente al competente organo di polizia le notizie di rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la sicurezza dei cittadini, secondo le direttive all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza; c)  nelle  attività  di  video-sorveglianza  e  teleallarme,  conservare  e  mettere  immediatamente  a  disposizione  dell'autorità  di pubblica  sicurezza  e  degli  organi  di  polizia  giudiziaria  i  supporti  tecnici  contenenti  dati  di  interesse  per  la  prevenzione  e repressione dei reati, secondo le direttive all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

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