La Vostra Sicurezza è la Nostra Professione
 
Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo

 

Nell’organico del Corpo Guardie di Città sono presenti anche addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.

Tale personale ha effettuato uno specifico corso di formazione ed è in linea con la legge 94/2009 e con il decreto ministeriale di recepimento del 6 ottobre 2009, così come modificato dal d.m. 15 giugno 2012, che prevedono gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo siano iscritti in un apposito elenco prefettizio.

Tale obbligo trova applicazione:

a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo (es. concerti musicali negli impianti sportivi);

b) nei pubblici esercizi (es. discoteche);

c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati ai fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

 

In via generale, le disposizioni non riguardano invece i luoghi dove non è obbligatoria la figura dell’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo come ad esempio :

    teatri

    cinematografi, cinema-teatri

    auditorium e sale convegno

    circhi e spettacoli viaggianti

    parchi di divertimento

    luoghi di culto

    spettacoli realizzati all'interno di fiere e sagre

Per gli spettacoli di musica popolare contemporanea (concerti) si applica invece quanto previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del decreto (un addetto, con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone).

N.B.

Per lo svolgimento della funzione di lotta all’incendio, assistenza all’esodo, all’instradamento ed al monitoraggio dell’evento possono essere impiegati operatori del Corpo Guardie di Città in possesso dei requisiti di addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 ed abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96 .

Sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza,  l’organizzatore della manifestazione si avvarrà degli operatori di sicurezza del Corpo Guardie di Città addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze ed il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti ( ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione ).

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