Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo
Nell’organico del Corpo Guardie di Città
sono presenti anche addetti ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e spettacolo.
Tale personale ha effettuato uno
specifico corso di formazione ed è in linea con la legge 94/2009 e con il
decreto ministeriale di recepimento del 6 ottobre 2009, così come modificato
dal d.m. 15 giugno 2012, che prevedono gli addetti ai servizi di controllo
delle attività di intrattenimento e spettacolo siano iscritti in un apposito
elenco prefettizio.
Tale obbligo trova applicazione:
a) nei luoghi aperti al pubblico ove si
effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo (es. concerti
musicali negli impianti sportivi);
b) nei pubblici esercizi (es.
discoteche);
c) negli spazi parzialmente e
temporaneamente utilizzati ai fini privati, ma comunque inseriti in luoghi
aperti al pubblico.
In via generale, le disposizioni non
riguardano invece i luoghi dove non è obbligatoria la figura dell’addetto ai servizi
di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo come ad esempio :
teatri
cinematografi, cinema-teatri
auditorium e sale convegno
circhi e spettacoli viaggianti
parchi di divertimento
luoghi di culto
spettacoli realizzati all'interno di fiere e sagre
Per gli spettacoli di
musica popolare contemporanea (concerti) si applica invece quanto previsto
dall'art. 4, comma 1-ter, del decreto (un addetto, con funzioni di
coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi,
vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e
retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo
in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone).
N.B.
Per lo svolgimento della funzione di lotta
all’incendio, assistenza all’esodo, all’instradamento ed al monitoraggio
dell’evento possono essere impiegati operatori del Corpo Guardie di Città in
possesso dei requisiti di addetti alla lotta all’incendio e alla gestione
dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 ed
abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96 .
Sulla base della valutazione dei rischi di
incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza, l’organizzatore della manifestazione si
avvarrà degli operatori di sicurezza del Corpo Guardie di Città addetti alla
lotta antincendio e alla gestione delle emergenze ed il numero complessivo di
operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad
una unità ogni 250 persone presenti ( ogni venti operatori dovrà essere
previsto almeno un coordinatore di funzione ).
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