Corpo Guardie di Città può svolgere servizi di Sicurezza Sussidiaria e Complementare
Corpo Guardie di Città, grazie ad un know-how
acquisito ed alla professionalità personale delle proprie guardie giurate, è in
grado di offrire il servizio di sicurezza all'interno di porti ed aeroporti ma
anche vigilanza su treni, mezzi per trasporto urbano/extraurbano e per aree
ferroviarie e metropolitane.
L’attività di vigilanza portuale ed
aereoportuale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 del D.M. 85/99, permette
di garantire la sicurezza di tutto il sistema portuale e/o aeroportuale :
-
controllo
dei passeggeri, dei loro bagagli a mano e da stiva, delle merci, dei varchi
staff e di tutto quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
security, offrendo le fondamentali misure di sicurezza per prevenire atti di
interferenze illecite all’interno delle aree portuali ed aereoportuali.
-
attività
di ispezione e controllo accessi, sorveglianza diurna e notturna delle aree
critiche, custodia dei magazzini, assistenza alle operazioni portuali ed
aeroportuali gestione impianti di allarme e antincendio
-
gestione
accessi e vigilanza anche per le aree dedicate ai corrieri ed alle merci in
carico/scarico e per le zone dei voli privati e/o delle navi private, crociere,
etc..
N.B.
Non bisogna dimenticare che tutti i
servizi definiti di sicurezza sussidiaria (ad integrazione, cioè, di quelli
esercitati dalla forza pubblica) debbono essere svolti sotto la supervisione
delle forze di polizia e trovano il limite invalicabile nel divieto di svolgere
funzioni che comportano l’esercizio di pubbliche potestà, che sono e restano di
esclusiva competenza delle Forze di polizia dello Stato.
Le Guardie di Città hanno l’attribuzione
della qualifica di incaricato di pubblico servizio mentre svolgono servizi di
sicurezza complementare e sussidiaria essendo caratterizzati da un consistente
grado di pericolosità.
Per le guardie giurate sarà necessaria una
formazione specifica aggiuntiva (secondo i programmi stabiliti dalla circolare
del Dipartimento della pubblica sicurezza), all’esito della quale le stesse
dovranno sostenere l’esame davanti alla commissione nominata dal Prefetto perché
il Ministero dell’Interno esige da parte dei soggetti titolati ad incarichi di
pubblico servizio di esercitarlo ma con una specifica professionalità ed una
maggiore responsabilizzazione.
Norme di riferimento e prestazioni che
potranno essere svolte:
-
DM 85/99 per enti o società di
gestione aeroportuale
a) controllo dei passeggeri in partenza ed
in transito;
b) controllo radioscopico o con altri tipi
di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri;
c) controllo radioscopico o con altri tipi
di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri
espresso.
I servizi vengono svolti sotto la
vigilanza dell’ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo, il quale
assicura gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà
(perquisizioni, sequestri, arresti, ecc.).
-
DM 154/2009 per enti o società di
gestione portuale, per le
società ferroviarie e
dei servizi di
trasporto pubblico in concessione
con l'impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, Corpo
Guardie di Città può svolgere i seguenti servizi:
a)
servizi di vigilanza
dei beni di
proprietà o in
concessione, di tutela del
patrimonio aziendale e
dei beni in
dotazione al personale di bordo;
b) servizi di videosorveglianza e
teleallarme;
c) controllo radioscopico o con altri tipi
di apparecchiature di merci, bagaglio al seguito e plichi di corrieri;
d) controllo del materiale di «catering» e
delle provviste di bordo nelle aree di produzione o confezionamento;
e) vigilanza ai depositi bagagli, merci,
posta e catering;
f) scorta a bagagli, merci, posta,
catering e provviste di bordo da e per i vettori (navi e treni);
g) vigilanza dei mezzi di trasporto in
sosta -navi, imbarcazioni, treni, vagoni, autobus, ecc. -ai relativi depositi e
controllo degli accessi a bordo;
h) controllo a bordo finalizzato a
rilevare elementi di rischio per la sicurezza -bagagli abbandonati, oggetti
pericolosi, ecc. -ed eventuali situazioni di criticità;
i) controllo delle autorizzazioni
-tesserini portuali, badge, titoli di viaggio -che consentono l'accesso alle
aree del sedime portuale agli equipaggi
delle navi, al
personale portuale ed
a qualsiasi soggetto
che abbia necessità
di accedere a tali
aree;
j) ogni altro controllo o servizio di
vigilanza ritenuto necessario dalle società di gestione portuale, dalle società
ferroviarie, dalle società dei servizi di trasporto in concessione, per il cui
espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego
operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
( * )
Nell'ambito dei piani
di sicurezza delle
stazioni ferroviarie e di quelli
riguardanti i porti,
elaborati ai sensi
del Regolamento (CE) n.
725/2004 e del
decreto legislativo 6
novembre 2007, n.
203, approvati dai
prefetti, comprendenti anche servizi
di vigilanza e
di controllo esercitati
a mezzo della
forza pubblica, gli
enti o società
di gestione portuale,
le società ferroviarie e le società
dei servizi di
trasporto in concessione
possono, inoltre, svolgere
direttamente, ovvero
mediante affidamento ad
istituti di vigilanza
privata, con l'impiego,
in entrambi i
casi, di guardie
particolari giurate, i seguenti servizi: a) controllo del bagaglio
a mano e delle cose portate dai passeggeri in partenza ed in transito, mediante
l'utilizzo di portali metal-detector
(WTMD), metal-detector portatili
(HHMD) e controlli
a campione radioscopici,
manuali (tecnica del
pat-down) e con l'utilizzo di rilevatori di tracce di esplosivi (ETDS) o
unità cinofile; b) controllo radioscopico
o con altri
tipi di apparecchiature dei
bagagli da stiva,
della merce e
dei plichi dei
corrieri espresso; c) controllo ai varchi carrabili e pedonali dei
sedimi portuali, delle stazioni ferroviarie e delle autolinee in concessione e
dei relativi depositi, compresa la verifica dei titoli di accesso alle singole
aree, ove previsti; d) controllo dei veicoli all'imbarco; e) vigilanza presso i
terminal passeggeri e merci.
( * ) I servizi di cui al comma 2 sono
svolti sotto la vigilanza degli organi di polizia competenti, in relazione a quanto
previsto dalle direttive vigenti
in materia dei
comparti di specialità
delle Forze di
polizia, che procedono
agli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche
potestà. 4. Possono essere inoltre affidati alle guardie particolari giurate
che fanno servizio a bordo dei treni o delle navi compiti di
collaborazione al personale
addetto all'esercizio, alla
custodia ed alla
manutenzione dei servizi
di bordo, con
esclusione delle attività di polizia ferroviaria e della navigazione.
5. Tutte
le strutture di
sicurezza privata e
le guardie particolari
giurate che prestano
servizio negli ambiti
indicati dal presente decreto
hanno il dovere di prestare, durante il servizio, la massima attenzione
all'osservazione di quanto possa avere
rilievo per la sicurezza dei cittadini e sono tenute a: a) munire le proprie
centrali operative di idonei collegamenti con quelle dei competenti organi di
polizia, utilizzando sistemi di trasmissione idonei ad assicurare il rapido interscambio
di dati e di notizie; b) nelle attività di vigilanza o controllo, segnalare
immediatamente al competente organo di polizia le notizie di rilievo per
l'ordine e la sicurezza pubblica e per la sicurezza dei cittadini, secondo le
direttive all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza; c) nelle
attività di video-sorveglianza e
teleallarme, conservare e
mettere immediatamente a
disposizione dell'autorità di pubblica
sicurezza e degli
organi di polizia
giudiziaria i supporti
tecnici contenenti dati
di interesse per
la prevenzione e repressione dei reati, secondo le direttive
all'uopo impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
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